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Provvedimenti addottati dall'ANAC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti

Data di aggiornamento della pagina: 04/02/2019

Art. 1. c. 3,1. n. 190/2012

3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera f), l'Autorità nazionale anticorruzione esercita poteri ispettivi mediante

richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, e ordina l'adozione di atti o provvedimenti

richiesti dai piani di cui ai commi 4 e 5 e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalle disposizioni

vigenti, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati.

(comma così sostituito dall'art. 41 del d.lgs. n. 97 del 2016)

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